Norme sulla periodicità della revisione della caldaia e impianto termico
La domanda che si fa ognuno è: ogni quanto tempo è necessario far controllare il proprio impianto termico, la propria caldaia?
La risposta più ovvia e corretta è che dipende dal tipo di controllo che si intende effettuare, in quanto le norme distinguono in:
1- controlli periodici con eventuali manutenzioni ordinarie ai fini della sicurezza ed al mantenimento della caldaia, come riportato dalle istruzioni della caldaia. Per i controlli periodici bisogna fare riferimento al libretto d'uso e manutenzione dell'impianto'. In caso specifico in cui non ci sia il libretto, viene fornito e compilato in loco direttamente dai nostri tecnici.
2- controlli di rendimento energetico (conosciuti anche come controllo dei fumi)
La prova dei fumi è obbligatoria per tutte quelle caldaie che dispongono di un potenza termica utile nominale a partire da 10kW.
La periodicità dei controlli del rendimento energetico è stabilito dalle norme e sono rappresentati come di seguito:
Impianti con generatore di calore a fiamma
Per generatori alimentati a combustibile liquido o solido con potenza in kW 10 ≤100 la periodicità è il 2° anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente.
Per generatori alimentati a combustibile liquido o solido con potenza in kW P >100 la periodicità è il 1° anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente.
Per generatori alimentati a gas, metano o GPL con potenza in kW 10 e ≤100 la periodicità è il 4° anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente, dal controllo di "prima accensione" e il 2° per gli altri successivi controll
Per generatori alimentati a gas, metano o GPL con potenza in kW P >100 la periodicità è il 2° anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente.
Impianti alimentati da teleriscaldamento
Per sottostazione di scambio termico da rete ad utenza con potenza in kW P >10 la periodicità è il 4° anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente.
Per microcogenerazione con potenza in kW Pel < 10 la periodicità è il 4° anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente.
Per unità cogenerative con potenza in kW Pel ≥ 10 la periodicità è il 2° anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente.
Bollino blu
Per controlli di rendimento energetico, in base alla normativa vigente, si deve pagare un contributo (bollino blu o bollino calore pulito) direttamente al tecnico, lasciando copia sul vostro RCCE. Verrà trasmessa una copia dell'RCCE , completo di bollino pagato, alla Agenzia regionale di competenza entro 30 giorni dalla firma dello stesso e una copia completa rimarrà al Cliente.
Importi Bollino Blu
Impianti con generatore di calore a fiamma
1- Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00
2- Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00
3- Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00
4- Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento
Euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.
Buone pratiche da tenere per una corretta gestione del proprio impianto termico
Il controllo periodico dell'efficienza energetica è fondamentale per evidenziare problemi e carenze del proprio impianto di riscaldamento. I vantaggi che si conseguono con le operazioni di manutenzione degli impianti termici sono: minori spese per consumi e maggiore sicurezza degli impianti.